interactive GDPR 2016/0679 IT
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- dato personale
- trattamento
- limitazione di trattamento
- profilazione
- pseudonimizzazione
- archivio
- titolare del trattamento
- responsabile del trattamento
- destinatario
- terzo
- consenso dell'interessato
- violazione dei dati personali
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- dati biometrici
- dati relativi alla salute
- stabilimento principale
- rappresentante
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- gruppo imprenditoriale
- norme vincolanti d'impresa
- autorità di controllo
- autorità di controllo interessata
- trattamento transfrontaliero
- obiezione pertinente e motivata
- servizio della società dell'informazione
- organizzazione internazionale
- autorità_di_controllo 18
- membro 15
- membri 14
- lavoro 12
- mandato 10
- obblighi 7
- durata 6
- norme 6
- condizioni 6
- rapporto 5
- professionale 4
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- segreto 4
- unione 4
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- inferiore 4
- personale 4
- stati 4
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- nomina 4
- trattamento 4
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- cessazione 3
- ambito 3
- attività 3
- regolamento 3
- fisiche 3
- esecuzione 3
- esercizio 3
- persone 3
- diritti 3
- diritto 3
- presente 3
- personali 3
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- sezione 2
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- competenza 2
- seguenti: 2
- qualifiche 2
- richieste 2
- violazioni 2
- obbligo 2
- tutta 2
- quattro 2
- applica 2
- segnalazioni 2
Articolo 54
Norme sull'istituzione dell' autorità_di_controllo
1. Ogni Stato membro prevede con legge tutte le condizioni seguenti:
a) | l'istituzione di ogni autorità_di_controllo; |
b) | le qualifiche e le condizioni di idoneità richieste per essere nominato membro di ogni autorità_di_controllo; |
c) | le norme e le procedure per la nomina del membro o dei membri di ogni autorità_di_controllo; |
d) | la durata del mandato del membro o dei membri di ogni autorità_di_controllo non inferiore a quattro anni, salvo per le prime nomine dopo 24 maggio 2016, alcune delle quali possono avere una durata inferiore qualora ciò sia necessario per tutelare l'indipendenza dell' autorità_di_controllo mediante una procedura di nomina scaglionata; |
e) | l'eventuale rinnovabilità e, in caso positivo, il numero di rinnovi del mandato del membro o dei membri di ogni autorità_di_controllo; |
f) | le condizioni che disciplinano gli obblighi del membro o dei membri e del personale di ogni autorità_di_controllo, i divieti relativi ad attività, professioni e benefici incompatibili con tali obblighi durante e dopo il mandato e le regole che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro. |
2. Il membro o i membri e il personale di ogni autorità_di_controllo sono tenuti, in virtù del diritto dell'Unione o degli Stati membri, al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri, sia durante che dopo il mandato. Per tutta la durata del loro mandato, tale obbligo del segreto professionale si applica in particolare alle segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del presente regolamento.
Articolo 54
Norme sull'istituzione dell' autorità_di_controllo
1. Ogni Stato membro prevede con legge tutte le condizioni seguenti:
a) | l'istituzione di ogni autorità_di_controllo; |
b) | le qualifiche e le condizioni di idoneità richieste per essere nominato membro di ogni autorità_di_controllo; |
c) | le norme e le procedure per la nomina del membro o dei membri di ogni autorità_di_controllo; |
d) | la durata del mandato del membro o dei membri di ogni autorità_di_controllo non inferiore a quattro anni, salvo per le prime nomine dopo 24 maggio 2016, alcune delle quali possono avere una durata inferiore qualora ciò sia necessario per tutelare l'indipendenza dell' autorità_di_controllo mediante una procedura di nomina scaglionata; |
e) | l'eventuale rinnovabilità e, in caso positivo, il numero di rinnovi del mandato del membro o dei membri di ogni autorità_di_controllo; |
f) | le condizioni che disciplinano gli obblighi del membro o dei membri e del personale di ogni autorità_di_controllo, i divieti relativi ad attività, professioni e benefici incompatibili con tali obblighi durante e dopo il mandato e le regole che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro. |
2. Il membro o i membri e il personale di ogni autorità_di_controllo sono tenuti, in virtù del diritto dell'Unione o degli Stati membri, al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri, sia durante che dopo il mandato. Per tutta la durata del loro mandato, tale obbligo del segreto professionale si applica in particolare alle segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del presente regolamento.
Articolo 88
Trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro
1. Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Tali norme includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo_imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro.
3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro 25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
Articolo 95
rapporto con la direttiva 2002/58/CE
Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell'Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE.
Articolo 96
rapporto con accordi precedentemente conclusi
Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali che comportano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi dagli Stati membri prima di 24 maggio 2016 e conformi al diritto dell'Unione applicabile prima di tale data.
whereas
dal 2004 diritto e informatica